Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 07/03/2002 n. 36

a) nel caso di importazione di energia elettrica si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di importazione comunicato al gestore della rete ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla deliberazione n. 301/01

b) nel caso di esportazione di energia elettrica si considera prelevata dalla rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di esportazione comunicato al gestore della rete conformemente alla normativa vigente.

3.3 Nel caso di bande di capacità produttiva l'energia corrispondente a ciascuna banda si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale.

3.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui ai titoli 2 e 3 del presente provvedimento, in ciascuna ora che ha inizio e fine in fasce orarie diverse, il valore delle componenti differenziate per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, è determinato come media tra i valori delle medesime componenti nelle fasce orarie in cui l'ora ha inizio e fine.

Art. 3.1. Modalità per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica

3.1.1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete invia all'Autorità, per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica. Qualora la pronuncia dell'Autorità non intervenga entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati.

3.1.2. Gli schemi di contratto-tipo di cui al precedente comma prevedono

a) modalità e condizioni per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 e dei criteri per la ripar tizione dell'energia immessa e prelevata tra i contratti per lo scambio di cui al comma 6.2

b) un termine, decorrente dalla data di comunicazione da parte del gestore della rete della proposta di contratto per il bilanciamento, per la predisposizione da parte del titolare del bilanciamento del sistema per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo al gestore della rete.

3.1.3. Le condizioni di cui al comma 3.1.2., lettera a), prevedono la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma

4.1 su base settimanale e le modalità e il termine minimo di preavviso necessario per l'eventuale modifica da parte degli operatori dei medesimi programmi.

3.1.4. In assenza della comunicazione di cui al comma 4.1 il gestore della rete assume un programma di immissione o di prelievo pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma è relativo e ne dà comunicazione al titolare del bilanciamento interessato.

3.1.5. Successivamente all'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui al comma 3.1.1., il gestore della rete è tenuto a proporre contratti per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica conformi al relativo schema di contratto-tipo entro dieci giorni lavorativi dalla data di comunicazione della richiesta di stipula del medesimo contratto da parte del soggetto richiedente.

3.1.6. Il titolare del bilanciamento e il titolare dello scambio possono richiedere la modifica del relativo contratto con efficacia entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione al gestore della rete della richiesta. Titolo 2 Bilanciamento dell'energia elettrica

Art. 4. Gestione delle congestioni

4.1 Il titolare del bilanciamento, a partire dalla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera b), è tenuto a comunicare al gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario, in conformità alle condizioni previste nel contratto per il bilanciamento.

4.2 Il gestore della rete può imporre modifiche ai programmi di immissione e, limitatamente ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilità del carico, ai programmi di prelievo, comunicati ai sensi del precedente

4.3 In caso di disservizi di rete determinati da cause accidentali ed imprevedibili che interessino punti di immissione e di prelievo e che comportino l'impossibilità di rispettare i programmi comunicati ai sensi del comma

4.1, il gestore della rete è tenuto a darne comunicazione ai medesimi soggetti. Limitatamente alla durata dei disservizi ed ai punti di immissione e prelievo interessati, è sospesa l'applicazione del corrispettivo di cui ai commi 5.1, lettera b), punto i), e 5.5.

4.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza è, durante il periodo di emergenza, convenzionalmente attribuita al punto di prelievo, indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione.

Art. 5. Corrispettivi per il bilanciamento

5.1 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario

a) il corrispettivo determinato applicando la componente rf, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4

b) il minor valore, determinato su base bimestrale, tra: i) il corrispettivo determinato applicando la componente bh, i cui valori sono fissati nella tabella 2, al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nel punto di prelievo ed il corrispondente valore del programma di prelievo; ii) il corrispettivo determinato applicando una componente pari a 1,5 volte la componente bf, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

5.2 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore multiorario

a) il corrispettivo determinato applicando la componente rf all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria

b) il corrispettivo determinato applicando la componente rf all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria.

5.3 Con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, il titolare del bilanciamento ha facoltà di scegliere, in alternativa al pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera b), a valere per tutto l'anno. Il titolare del bilanciamento esercita la facoltà di cui al presente comma, pena la decadenza, mediante comunicazione al gestore della rete prima dell'inizio dell'anno con riferimento al quale la facoltà è esercitata, ovvero, con riferimento ai clienti che decidano in corso d'anno di approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato libero, entro la data in cui tale approvvigionamento ha inizio.

5.3.1. Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma

3.1.2., lettera b), e comunque non oltre il termine di cui alla medesima lettera, il titolare del bilanciamento, qualora non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 5.3, paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo medio risultante dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.1, lettera b), nella restante parte dell'anno.

5.3.2. Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2., lettera b), non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la data in cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera il titolare del bilanciamento paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera

b).

5.4 Il titolare del bilanciamento è tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore dei corrispettivi di cui al comma 5.2 applicati all'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, così come determinata convenzionalmente in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8.

5.5 Il titolare del bilanciamento è tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di immissione, del corrispettivo determinato applicando la componente bh al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa in ciascuna ora nel punto di immissione ed il corrispondente valore del programma di immissione.

5.6 Il corrispettivo di cui al comma 5.5 non si applica alla potenza immessa da impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e agli impianti che mettono a disposizione del gestore della rete le risorse di riserva e bilanciamento. Scambio dell'energia elettrica

Art. 6. Modalità per lo scambio dell'energia elettrica

6.1 Il contratto per lo scambio dell'energia elettrica contiene l'elenco dei titolari del bilanciamento, dei titolari di bande di capacità di trasporto e dei titolari di bande di capacità produttiva che immettono o prelevano energia elettrica destinata, in tutto o in parte, al medesimo contratto per lo scambio.

6.2 I titolari del bilanciamento, i titolari di bande di capacità di trasporto e i titolari di bande di capacità produttiva sono tenuti a comunicare al gestore della rete i criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata dai medesimi soggetti tra ciascun contratto per lo scambio cui è destinata, in tutto o in parte, la medesima energia.

6.3 Nei casi di cui al comma 6.6 il titolare del bilanciamento è tenuto a comunicare il diagramma temporale relativo alla quantità di energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

6.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 6.2, relativamente ad uno dei soggetti di cui al medesimo comma, il gestore della rete attribuisce l'energia elettrica immessa o prelevata dal medesimo soggetto in parti uguali a ciascun contratto per il servizio di scambio in cui il soggetto è incluso.

6.5 Per gli impianti nella disponibilità di società controllate dall'Enel S.p.a. o alla medesima collegate la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato, l'energia elettrica destinata a tali clienti è determinata com differenza tra

a) l'energia immessa nei medesimi punti

b) l'energia destinata ai contratti per lo scambio relativi ai medesimi punti comunicata ai sensi del comma 6.2.

6.6 Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6.5 la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato l'energia elettrica destinata ai contratti per lo scambio è definita come differenza tra l'energia immessa in tali punti e l'energia elettrica ceduta ai medesimi clienti.

Art. 7. Regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica

7.1 Al termine di ciascun bimestre il gestore della rete determina, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata nell'ambito di ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica sulla base delle indicazioni di cui all'art. 6, commi

6.2 e 6.6.

7.2 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore, l'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 è determinata dal gestore della rete in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8.

7.3 Il gestore della rete determina il saldo per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, come prodotto tra la differenza di cui al comma 7.1 e il prezzo PGN di cui al comma 7.7 relativi alla medesima fascia, e comunica i medesimi saldi agli operatori per lo scambio interessati.

7.4 Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di cedere ad un altro operatore, anche in parte, l'energia elettrica corrispondente a eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto, notificando, entro il medesimo termine, ciascuna cessione al gestore della rete.

 

Pagina 3/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional